Era consuetudine dell’INPS, in sede di domanda giudiziale ( A.T.P. ex art. 445 bis cpc ) sollevare eccezioni di non proponibilità della stessa, sul presupposto dell’erroneità del certificato medico introduttivo, perché carente del segno di spunta con le indicazioni ” persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure ” persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Eccezioni che non di rado trovavano accoglimento in sede giudiziaria, tanto da indurre la Corte di Cassazione ad intervenire, per affermare alcuni principi inerenti la correttezza della domanda amministrativa e dissolvere tutti i dubbi giuridici che si erano prodotti.
Ed infatti la Corte, con la sentenza n. 25804/19 precisa che la mancata spuntatura di una delle ipotesi presenti sul certificato medico inps non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alle vigenti norme. La mancata spuntatura sul certificato medico non determina l’improcedibilità della domanda poiché non si rende necessaria la formalistica compilazione dei moduli inps così come l’assenza di formule sacramentali non è necessaria per integrare il requisito della presentazione della domanda e l’inps, pertanto, non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda.
In conclusione l’interpretazione della Cassazione ha costretto l’INPS a rivedere la propria posizione, tanto da invitare i propri difensori di ufficio a non sollevare più eccezioni di improponibilità della domanda in presenza del certificato medico inps negativo o inidoneo né di formulare parere contrario avverso la perizia definitiva del CTU.
Cass. n. 24896/19 – Cass. n. 25804/19 – Messaggio n. 3883 del 25/10/2019