Roma, lì 01/04/ 2020
In riferimento alla nota diramata dalle segreterie nazionali delle federazioni di Cgil, Cisl, Uil del settore commercio e turismo, avente a oggetto “Illegittima applicazione di CCNL, diffida ad adempiere”, corre l’obbligo di ribadire quanto segue:
- la Confsal è notoriamente e ufficialmente riconosciuta quale Organizzazione sindacale maggiormente e comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come attestato da numerosi decreti emanati dal Ministero del Lavoro e dalla presidenza del consiglio. Confsal infatti siede in numerosi organismi istituzionali la cui partecipazione è riservata alle OO.SS. comparativamente più rappresentative e siede nel massimo organo costituzionale in tema di Lavoro, quale il Consiglio Nazionale del Lavoro e dell’Economia (CNEL);
- l’art. 51 del D.Lg.vo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che il requisito per fruire di agevolazioni fiscali e/o contributive è l’applicazione di un CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale (senza ovviamente citare sigla alcuna!).
- l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 7 del 2019, ha ulteriormente e inequivocabilmente specificato che il requisito non è dato dalle sigle firmatarie ma dalla qualità del CCNL applicato, sia sul piano giuridico che
- nessuna diversa previsione è stabilita ai fini dell’ammissione agli ammortizzatori sociali dal Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020. ;
- sono quindi pienamente in regola, rispetto alle norme citate, le aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalla Confsal e dalle Federazioni sindacali di settore, in quanto rispettosi degli standard di settore per la tutela giuridica ed economica dei lavoratori,
- va infine chiarito che le aziende, a prescindere dalle sigle firmatarie CCNL applicato, hanno totale libertà nell’individuazione del Sindacato col quale espletare le procedure previste dalle norme emergenziali per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni,
Quanto sopra esposto è la verità fattuale che fa giustizia di ciò che diversamente si può intendere o lasciare intendere attraverso la nota prefata.
Per la migliore tutela dei lavoratori coinvolti nella situazione emergenziale, la Confsal e con essa le Federazioni di settore, restano a disposizione delle aziende interessate ad espletare gli adempimenti richiesti dal D.L. n. 18/1920 (comunicazione preventiva, consultazione ed esame congiunto telematicamente concordato).